RISPOSTE SEMPLICI AI DUBBI PIU' DIFFUSI

Sono utilizzabili off-line
le immagini trovate su Facebook?

D: Ho letto da qualche parte che c'e' una sentenza del Tribunale che espressamente sancisce che le foto su Facebook non e' vero che siano di pubblico dominio; e' vero?


R.: Certamente si.
E' la sentenza 12076/2015, nona sezione Civile del Tribunale ordinario di Roma. 
Per tua documentazione, trovi la sentenza integrale (con ovviamente oscurati i nomi ed i dati delle parti) a QUESTO LINK (clicca qui) - seguiva l'autore delle foto lo studio legale Lipani Catricala' e Partners di Roma.

Sono venti pagine di argomentazioni. Interessanti, se hai modo di leggerla con calma.
Per brevita', e riassumendo: un giovanissimo fotografo (quindi: non un professionista; all'epoca dei fatti - 2010 - era addirittura minorenne) aveva pubblicato sul suo profilo Facebook delle immagini relative al fenomeno delle "baby cubiste".
Nessun intento professionale, ma il tema era di attualita', e l'editore (non si deve dire chi sia, ma e' il segreto di Pulcinella) le ha utilizzate e pubblicate, sostenendo che - poiche' vengono ceduti dei diritti a Facebook, le immagini fossero di pubblico dominio.
I Giudici hanno rilevato che, avendo ceduto dei diritti a Facebook e non a terzi "(...) deve allora concludersi che xxx in quanto autore delle immagini fotografiche in questione, e' rimasto titolare dei diritti fotografici nonostante la pubblicazione delle stesse sulla propria pagina personale del sito Facebook ed e' quindi legittimato a tutelare in sede giudiziaria i diritti esclusivi su tali fotografie, riconosciuti dagli artt. 88 e ss, L.A." - e soprattutto (pagina 13 della sentenza): "...l'articolo in commento va pertanto interpretato nel senso che tali possibilita' di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione "pubblica" sul social network NON costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprieta' intellettuale a favore di un qualunque terzo che accede alla pagina Facebook".

Ricordi un nostro video del gennaio 2013?
Al minuto 2'37" segnalavamo appunto questo: https://youtu.be/XxAfYFLltwU?t=2m37s

Tornando alla sentenza, rileviamo che contiene anche diversi altri punti importanti:
a) A pagina 7, si "smonta" la tesi per cui - mancando il nome riportato sulla foto - si possa fingere di non conoscerne l'autore; inoltre, a pagina 14 si argomenta su come le disposizioni originarie della legge del 1941 vadano reinterpretate attualizzandole.
b) A pagina 13 si indica, come accennato, che non corrisponde al vero che chiunque acceda ad una pagina FB puo' utilizzare per se stesso i contenuti.
c) A pagina 14 si sottolinea che l'uso di metadati, watermark ed altre soluzioni attuali sono perfettamente sostitutive delle "vecchie" indicazioni contenute nella Legge 633/41 in relazione all'indicazione del nome dell'autore; e questo e' un bel passo avanti, perche' molto spesso i "furbi" si nascondono dietro la scusa che sull'immagine non e' stato "scritto" il nome dell'autore.
d) A pagina 15, si indica che delle immagini che siano state recuperate da una pagina riferita all'autore, anche in assenza dei metadati o di specifiche firme sulle foto, vanno attribuite all'autore dichiarato in pagina.

Il testo della sentenza 12076/2015: https://tauvisual-assocnazionalefotogr.box.com/v/sentenza-12076-foto-facebook